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Comune di Lauco
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Cambio di residenza
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14/12/21

ISCRIZIONE ANAGRAFICA
E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, la
iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale (...)Art. 2 DPR 223/1989 (Regolamento Anagrafico)
La "dimora abituale" è determinata dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento
soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a
svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni
quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. (Corte Cassazione
14.03.1986)
La persona che intenda trasferire la propria residenza in altro Comune deve presentarsi al Comune di nuova
residenza e fare richiesta di ISCRIZIONE ANAGRAFICA.
Dal 9 maggio 2012 i trasferimenti di residenza (da un altro comune o dall’estero) e i cambi di abitazione
(all’interno dello stesso comune) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’ufficio.
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica:
? Utilizzare il Modello dichiarazione di residenza se:
1. cittadino italiano che proviene da un altro Comune o dall’estero
2. cittadino europeo che proviene da un altro Comune
3. cittadino italiano, europeo o extracomunitario che si trasferisce all’interno del Comune
? Se cittadino europeo che proviene dall’estero utilizzare il modello dichiarazione di residenza e allegare i
documenti indicati nell’allegato B;
? Se cittadino extracomunitario che proviene da un altro Comune o dall’estero utilizzare il modello
dichiarazione di residenza e allegare i documenti indicati nell’allegato A;
? In caso di trasferimento all’estero utilizzare il modello dichiarazione di trasferimento di residenza
all’estero.
Tutti i dati richiesti devono essere indicati, la mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori
(contrassegnati da un asterisco) comporta la non ricevibilità della domanda.
Si raccomanda particolare cura nell’indicazione dei dati relativi a patente e targhe di automobili, in caso di
dubbi allegare copia della patente e carta di circolazione.
L’art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 80/2014, recante disposizioni sulla
lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di
locazione, rende obbligatoria la comunicazione del titolo d’uso dell’alloggio ai fini dell’iscrizione stessa.
L’entrata in vigore della legge 4 aprile 2012 n. 35 introduce nuove disposizioni normative in materia di
cambio di residenza in tempo reale. In particolare le novità introdotte riguardano le modalità con le quali
effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) b) e c), del D.P.R. 223/1989
(dichiarazioni di residenza e dichiarazioni di trasferimento all’estero).
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere inoltrate al Comune competente non solo attraverso l’apposito
sportello comunale, ma altresì tramite:
1. RACCOMANDATA con allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente e che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il
modulo;
2. FAX con allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la
residenza unitamente al richiedente e che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
3. VIA TELEMATICA alle seguenti condizioni:
? Se Posta Elettronica semplice
a) Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del
dichiarante siano acquisite mediante scanner;
b) Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
? Se Posta Elettronica Certificata
a) Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica,
della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del
soggetto che effettua la dichiarazione;
b) Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante.
Al fine di consentire la corretta trasmissione delle dichiarazioni anagrafiche, si indicano gli indirizzi
esatti ai quali inoltrare tali dichiarazioni:
Indirizzo: Comune di Lauco – Via Capoluogo 104 – 33029 LAUCO (UD)
P.E.C.: comune.lauco@certgov.fvg.it
E-mail: demografico@comune.lauco.ud.it
Fax: 0433 750091
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio anagrafe effettuerà le
verifiche al domicilio dichiarato, controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o
eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione e svolgerà tutte le altre indagini che riterrà opportune.
Entro il 45° giorno l’ufficio anagrafe potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si
accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia
agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di
evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci sarà informata l’autorità giudiziaria competente.
Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali
per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.