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Comune di Lauco
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Scadenze e ravvedimento
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26/07/22
La TARI può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:
- acconto: entro il 16 settembre
- saldo: entro il 16 dicembre
oppure
- in soluzione unica: entro il 16 settembre
Sanzioni ed interessi applicabili per ritardato/ omesso pagamento
In caso di ritardato/omesso pagamento, verrà applicata la sanzione del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, applicabile all’imposta municipale propria (IMU) per disposizione dell'art. 1, comma 695, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente nel tempo, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n. 296.
Come si paga
La TARI si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 oppure tramite la piattaforma PagoPA indicando nella causale: TARI anno – codice fiscale del soggetto per il quale il versamento viene eseguito.
Chi non ha versato la TARI nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso, accedi alla pagina del calcolo.
Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.
Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l'Ufficio tributario comune con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944, 29 tramite e-mail all'indirizzo tributi@carnia.comunitafvg.it.
Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:
- Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
- Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la sanzione è pari al 1,5%.
- Il "ravvedimento intermedio" che può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza. In questo caso la sanzione è pari al 1,67%.
- Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il novantesimo giorno ed entro un anno la sanzione si riduce ad 1/8 del 30% e quindi è pari al 3,75%. Oltre un anno ed entro due anni dall’omissione la sanzione è del 4,29% (1/7 del 30%). Oltre due anni dalla violazione la sanzione è del 5% (1/6 del 30%).