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Comune di Lauco
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26/07/22
L'imposta municipale propria (IMU), introdotta con il decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e anticipata a decorrere dall’anno 2012 con decreto legge 06/12/2011, n. 201, è attualmente disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI (tributo per i servizi indivisibili) che dal 2020 risulta abolita, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune medesimo).
L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) con l’esclusione dell’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze.
Deve essere versata dai possessori di immobili ovvero:
- dal proprietario
- dal titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- dal locatario finanziario dalla stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione;
- dal concessionario di aree demaniali.
Non è dovuta l’IMU sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:
- per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
Sono invece assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e le relative pertinenze.
Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 740):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare (verificare sul Regolamento comunale).
Per calcolare l’IMU da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà così determinata:
- la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile(Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 745).
Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria: A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile IMU: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.
- la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni