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Comune di Lauco
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26/07/22
Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi da 816 a 847 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Sostituisce pertanto i seguenti prelievi:
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione del suolo pubblico all’uso della collettività per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore; sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all’anno, anche se periodiche. Sono, in ogni caso, sempre considerate temporanee le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili;
b) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile autorizzate per più anni e comunque per un periodo non inferiore all’anno solare, sono temporanee quelle di durata inferiore all’anno solare.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal regolamento comunale o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
A chi presentare l’istanza
Chiunque intende occupare il suolo pubblico o diffondere messaggi pubblicitari deve inoltrare apposita istanza in marca da bollo da €. 16,00 (con allegata altra marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione/concessione) all’Ufficio competente.
In particolare:
- se l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari è effettuata da chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, la domanda deve essere inoltrata tramite il portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- negli altri casi, la domanda va presentata direttamente all’Ente (Comune o Comunità di montagna della Carnia) prioritariamente tramite la pec istituzionale dell’ente, tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Termini di presentazione dell’istanza
La domanda, a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata:
- almeno 30 giorni prima dell'inizio dell’occupazione;
- almeno 60 giorni prima dell’esposizione pubblicitaria;
- almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’occupazione qualora si tratti di attività edilizia.
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l'occupazione di suolo pubblico il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione;
- per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
La scadenza di pagamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie e occupazioni permanenti è il 30 aprile di ogni anno di riferimento.
Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo.
Per le esposizioni pubblicitarie e occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/concessione o della presentazione della dichiarazione, se prevista per la specifica tipologia di mezzo pubblicitario.